È tempo di vacanze e viaggi, quindi è importante ricordare la sentenza n. 7206 del 22 agosto 2024, con la quale il Consiglio di Stato ha ribadito il diritto dei passeggeri con disabilità e dei minori di dodici anni a viaggiare accanto ai propri accompagnatori o genitori senza costi aggiuntivi per l’assegnazione del posto
Dopo una segnalazione sull’assegnazione dei posti per minori e persone con mobilità ridotta (incluse le disabilità sensoriali e intellettive), Enac ha avviato un’indagine sull’attuazione del Regolamento UE n. 965/2012, che impone la vicinanza tra passeggeri “speciali” e accompagnatori. La verifica ha evidenziato che quasi tutte le compagnie richiedevano un sovrapprezzo per garantire tale vicinanza, senza neppure assicurarla sempre.
Per questo Enac ha adottato il Regolamento n. 63/2021, in vigore dal 15 agosto 2021, che impone l’assegnazione gratuita di posti vicini a minori e disabili, per ragioni di sicurezza e tutela. Ryanair ha impugnato il provvedimento davanti al Tar Lazio, contestando l’illegittimità dell’obbligo e la gratuità imposta. Ma il Tar ha respinto il ricorso, chiarendo che l’obiettivo del Regolamento non è tariffario, ma legato alla sicurezza operativa e al rispetto dei diritti dei passeggeri vulnerabili.
Ryanair ha quindi appellato al Consiglio di Stato, che ha confermato la decisione di primo grado. I giudici hanno ribadito che la “vicinanza” non è una facoltà, ma un obbligo di sicurezza: solo in alternativa, e senza oneri per il passeggero, il vettore può garantire assistenza continua a bordo tramite personale di volo.
Infine, il Consiglio ha sottolineato come, in caso di emergenza, minori e persone con disabilità possano non essere in grado di seguire autonomamente le procedure di sicurezza. La vicinanza con l’accompagnatore è quindi imprescindibile e non può essere considerata un servizio accessorio a pagamento, ma un obbligo normativo per tutte le compagnie aeree.
(Elisa Marino)