Con la sentenza n. 94 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo per l’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo. Attualmente, infatti, tale integrazione è riconosciuta solo per gli assegni calcolati col sistema retributivo

L’integrazione al minimo è un meccanismo che garantisce il raggiungimento di una soglia minima di trattamento pensionistico, pari all’assegno sociale (538,69 euro). Secondo la Corte, negare questo strumento ai titolari di assegno contributivo viola l’art. 3 della Costituzione, in quanto li priva — ingiustificatamente — di una tutela economica essenziale, da garantire tramite la fiscalità generale.
Richiamando la ratio dell’assegno ordinario di invalidità, la Corte evidenzia come questo sia destinato a soggetti con ridotta capacità lavorativa e spesso impossibilitati a maturare un montante contributivo adeguato. Proprio per questa condizione di bisogno, l’assegno può risultare insufficiente a garantire un minimo vitale, specie in assenza di altre prestazioni (come assegno civile, assegno unico, inclusione o altre forme di sostegno familiare o lavorativo).
Pur affermando l’illegittimità della norma, i giudici precisano che eventuali integrazioni saranno comunque soggette alle riduzioni previste dalla legge n. 222/1984 in caso di redditi da lavoro. La sentenza, emanata il 3 luglio 2025, non ha effetti retroattivi, ma si applicherà solo per il futuro.
(Elisa Marino)








